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-AGADMN -
L'ASSOCIAZIONE - LO STATUTO :
| LO STATUTO
ART.
01 – DENOMINAZIONE |
ART. 02 – SEDE |
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ART. 03 – DURATA |
ART. 04 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE |
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ART. 05 – PATRIMONIO |
ART. 06 – MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE |
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ART. 07 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI |
ART. 08
–
RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO |
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ART. 09 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE |
ART. 10 – L’ASSEMBLEA |
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ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO |
ART. 12 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE |
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ART. 13 – IL SEGRETARIO |
ART. 14 – REVISORI DEI CONTI |
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ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI |
ART. 16 – BILANCIO |
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ART. 17 – MODIFICHE DELLO STATUTO
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI |
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ART.
1 –
DENOMINAZIONE |
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E’
costituita un’Associazione senza scopo di lucro, apolitica e apartitica,
denominata “Associazione Giovani e Adulti con Diabete” — ONLUS – Siglata
AGAD. |
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L’ attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono
regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto
prescritto dalla L. n. 266/1991 e dalla l.r. n. 22/1993 |
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ART. 2 –
SEDE |
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L’Associazione ha sede in Via Susani 17/b - Mantova. |
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Il trasferimento della
sede sociale può esere deliberato dall'Assemblea Ordinaria. |
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ART. 3 –
DURATA |
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L’Associazione ha durata illimitata. |
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ART. 4 –
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE |
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I contenuti e la struttura
dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza
e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine
associativa alla vita dell’organizzazione stessa. Al fine di svolgere le
proprie attività l’organizzazione di volontariato si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e
gratuite dei propri aderenti. L’organizzazione non svolgerà attività
diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse. |
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L’Associazione si
propone i seguenti fini: |
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-Promuovere e favorire con ogni mezzo la
conoscenza del diabete, al fine di |
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favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace delle persone che ne sono
colpiti; |
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-Istruire ed educare le persone con diabete e le loro famiglie medianti
corsi, pubblicazioni, conferenze, ecc.; |
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-Favorire e promuovere una concreta solidarietà alle famiglie; |
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-Suggerire, promuovere e sviluppare
iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza alle persone con
diabete e alle loro famiglie, in special modo laddove l’organizzazione
assistenziale pubblica non offre interventi adeguati; |
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-Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di
migliorare l’assistenza alle persone con diabete; |
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-sostenere e promuovere la ricerca
scientifica nel campo del diabete; |
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-tenere contatti con altre
associazioni del settore per ogni utile scambio di esperienze ed
eventuali iniziative da realizzare in collaborazione; |
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ART. 5 –
PATRIMONIO |
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L’ Associazione trae le
risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da: |
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-quota associativa, se prevista
dall'Assemblea; |
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-contributi straordinari degli
aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari; |
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-contributi e rimborsi
corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di
accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività; |
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-contributi di organismi
internazionali; |
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-entrate derivanti da attività
commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali; |
|
-beni mobili, beni mobili
registrati e beni immobili di proprietà dell' Associazione; |
|
-ogni altra entrata che concorra
ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o
regolamento. |
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ART. 6 –
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE |
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Sono ammessi a far parte
dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli
dello Statuto e del regolamento interno e condividano gli scopi
dell’Associazione. |
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L’ adesione all'
Associazione avviene attraverso il pagamento della quota associativa nella
misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio
dall'Assemblea Ordinaria. In base alle disposizioni del Decreto Legislativo
n.196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla
riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell' Associazione, previo
assenso scritto del socio. |
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All’atto dell’ammissione il socio si
impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. la quota
sociale non è trasmissibile se non nei casi prescritti dalla legge. |
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ART. 7 –
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI |
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Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri. |
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I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi. |
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Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti
dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in
alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.. |
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Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un singolo voto in Assemblea,
mentre i minorenni sono considerati Soci “inattivi”, non hanno cioè
diritto di elettorato attivo e passivo pur rimanendo il loro diritto ad
essere informati sull’attività sociali e a partecipare alla stessa. |
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Obbligo degli Associati è la puntuale corresponsione del contributo annuo
dovuto all’Associazione nei tempi e nei modi stabiliti dall’Assemblea.
L’inosservanza di tale obbligo comporta l’automatica decadenza del
socio. Di conseguenza il socio inosservante dovrà essere cancellato dal
libro soci anche senza apposita delibera del Consiglio Direttivo. |
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Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno
dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato
con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. |
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ART. 8 -
RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO |
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Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da
inviare al coordinatore del Consiglio direttivo, Il recesso ha effetto
dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è
stato esercitato. |
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Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei
doveri previsti dall’art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano
arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa. |
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L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere
comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che
hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella
prima riunione utile. |
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Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere
all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi
versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. |
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Il Socio escluso può impugnare per iscritto il provvedimento di
esclusione entro 30 giorni dalla notifica davanti al Collegio dei
Probiviri che decide, nella prima riunione utile, in via definitiva,
sentite le parti. |
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ART. 9 –
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE |
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Organi dell’Associazione
sono: |
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- L’Assemblea dei Soci; |
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- Il Consiglio Direttivo; |
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- Il Presidente ed il Vice
Presidente;
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- Il Segretario; |
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- Il Collegio dei
Revisori; |
|
- Il Collegio dei
Probiviri; |
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Tutte le cariche sociali
sono elettive e gratuite. |
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ART.10 –
L’ASSEMBLEA |
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L’Assemblea è organo sovrano
dell’Associazione. |
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L’Assemblea è convocata almeno una volta
all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
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-
avviso scritto da inviare con lettera semplice o con altri mezzi ritenuti
idonei dal Consiglio Direttivo agli associati, almeno 10
giorni prima di quello fissato per l’adunanza; |
|
- avviso affisso nei locali della Sede almeno
20 giorni prima. |
|
L’Assemblea dei soci è convocata dal
Presidente almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di marzo, per
l' approvazione dei bilanci consunto e preventivo e le relazioni connesse ed
è presieduta dal Presidente stesso o
da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
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Deve inoltre essere convocata: |
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- quando il Direttivo lo
ritenga necessario; |
|
- quando la richiede almeno un
decimo dei soci. |
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Gli avvisi di convocazione devono contenere
l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. |
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L’Assemblea può essere ordinaria e
straordinaria. |
|
L’Assemblea ordinaria è valida in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di
voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti; per la straordinaria vedi art. 17
dello Statuto.
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L’Assemblea ordinaria: |
|
- elegge,
determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo; |
|
- elegge i Revisori dei
Conti; |
|
- elegge il Collegio dei
Probiviri; |
|
-
propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; |
|
- approva il bilancio
consuntivo e la relazione sull' attività svolta ad esso connessa;
|
|
- approva il bilancio
preventivo e il programma di attività ad esso connesso ed il rendiconto
predisposti dal Direttivo determinando, nel contempo, l'ammontare delle
quota sociale; |
|
- ratifica le esclusioni
dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; |
|
- approva il programma
annuale dell’associazione: |
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L' Assemblea può eleggere il Presidente
onorario nella persona di un socio particolarmente meritevole. Il
Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo senza diritto di voto. |
| L' Assemblea straordinaria:. |
| - delibera le modifiche al presente statuto; |
| - delibera lo scioglimento dell' Associazione. |
|
Le deliberazioni dell'
Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati
per delega; sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di
esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di
un socio non amministratore. |
|
Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria e straordinaria
sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario. Il verbale
viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito
registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell' Associazione. |
|
Ogni socio ha diritto di
consultare i verbali delle sedute. |
|
Hanno diritto di partecipare alle
assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché
in regola con il pagamento della quota. |
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ART. 11 –
IL CONSIGLIO DIRETTIVO |
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L’Associazione è amministrata da un
Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea e composto da cinque a nove membri,
il loro numero potrà essere variato durante l’esercizio secondo quanto
stabilirà l’Assemblea.
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| Nella prima riunione dopo le
votazioni, il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il
Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell' Associazione. |
| I Consiglieri durano in carica per tre
esercizi sociali e sono rieleggibili. |
|
I Consiglieri eletti svolgono la loro
attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive. |
|
I Consiglio si riunisce
su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri. |
| Le riunioni sono valide quando sia presente
la maggioranza dei Consiglieri. |
|
Il Consiglio é presieduto dal Presidente o,
se questi é assente, dal Vicepresidente dell' Associazione e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
|
|
Il Consiglio direttivo: |
|
- compie tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione; |
|
- redige e presenta
all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione; |
| - redige e presenta all’Assemblea il bilancio
consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico e le relazioni
connesse; |
|
- esclude i soci
salva successiva ratifica dell’Assemblea; |
|
- collabora con
sanitari diabetologi, esperti in altre discipline e/o altre figure sanitarie
qualificate nominate dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente. |
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ART. 12 –
IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE |
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|
Il Presidente viene
eletto dal Consiglio fra i suoi membri. |
|
Rappresenta a tutti gli effetti
l’Associazione nei confronti di terzi, ed ha la facoltà di stare in
giudizio per l’Associazione. |
|
Il Vice Presidente, pure eletto dal
Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il Presidente, a tutti gli
effetti, nel caso di assenza od impedimento di questi. |
|
Essi durano in carica quanto il Consiglio e
sono rieleggibili. |
|
Il Presidente rappresenta legalmente l'
Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. |
|
Il Presidente svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle
direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di
necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione
che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima
riunione successiva. L' omessa ratifica, da parte del Consiglio
Direttivo, di
tali atti é causa di inadempimento. In tal caso il Consiglio Direttivo
dovrà rimuovere il Presidente inadempiente ed eleggerne un altro. |
|
Il Presidente ha l' obbligo di riferire prontamente al Consiglio
Direttivo in merito all'Attività compiuta. |
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ART. 13 –
IL SEGRETARIO |
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Il Segretario viene eletto dal Consiglio
Direttivo tra gli Associati anche non Consiglieri ed ha le funzioni di
Tesoriere. |
|
Assiste il Consiglio nelle sue riunioni e
ne verbalizza le deliberazioni.
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|
Dura in carica
quanto il Consiglio ed è rieleggibile. |
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ART. 14 –
REVISORI DEI CONTI |
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I Revisori dei Conti sono nominati dall' Assemblea in numero di tre
anche tra persone non socie. Nominano nel loro seno un Presidente. |
| Essi controllanol'
amministrazione e i bilanci consuntivi. |
| Compilano una relazione da
presentare all'assemblea generale. |
| La carica di revisore é
incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. |
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ART. 15 –
COLLEGIO DEI PROBIVIRI |
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| Il Collegio dei Probiviri é
nominato dall' Assemblea, in numero di tre, anche tre persone non socie. |
| Interviene e delibera su
eventuali divergenze e controversie che dovessero insorgere in seno all'
associazione. |
| L' appartenenza all'
Associazione comporta, come tale, l' accettazione delle decisione del
Collegio dei Probiviri. |
| La carica di Probiviro è
incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. |
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ART. 16 –
BILANCIO |
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|
I bilanci sono
predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
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Il bilancio consuntivo è approvato
dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze
previste dallo Statuto. |
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L’Assemblea di approvazione del bilancio
consuntivo deve tenersi entro la data del 31 marzo dell’anno successivo
alla chiusura dell’esercizio sociale. |
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Il bilancio preventivo è approvato
dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze
previste dallo statuto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. |
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Il bilancio consuntivo e preventivo è
depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima
dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. |
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Gli utili o gli avanzi di gestione devono
essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
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E’ vietata la distribuzione in qualsiasi
forma, anche diretta NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL’ART. 10 DEL 4
DICEMBRE 1997, N.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione di volontariato
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e
unitaria struttura o rete di solidarietà. |
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ART. 17 –
MODIFICHE DELLO STATUTO |
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Le proposte di modifica dello Statuto
possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o almeno da
un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
con la presenza di almeno la maggioranza dei soci cin il voto favorevole
dei 3/4 dei presenti. |
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Lo scioglimento, la cessazione ovvero
l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere
proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. I beni che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in
identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le
indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo
il disposto dell’art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere
distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. |
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ART. 18 –
DISPOSIZIONI FINALI |
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Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le
disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. |
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SI FA PRESENTE CHE LA REGISTRAZIONE DI TALI ATTI E’ ESENTE DALL' IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI
SENSI DELL’ART. 8 L. 266/91 |
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