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Leggi e normative - Legge 115/87
LEGGE 115/87 R/XCVIII L. 16 marzo 1987, n. 115 (nota 1).
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.
1.1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono,
nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal
fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre
idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito,
considerata di alto interesse sociale.
1.2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
b) al miglioramento delle modalita di cura dei cittadini diabetici;
c) alla prevenzione delle complicanze;
d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attivita scolastiche,
sportive e lavorative;
e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi
complicanze post-diabetiche;
f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la
profilassi della malattia diabetica;
g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua
famiglia;
h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del
personale sanitario addetto ai servizi.
2.1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia
diabetica e delle sue complicanze, i piani sanitari e gli altri strumenti
regionali di cui all'articolo 1 indicano alle unita' sanitarie locali, tenuto
conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sentito 1'Istituto superiore di sanita', gli interventi operativi piu idonei
per:
a) individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico;
b) programmare gli interventi sanitari su tali fasce.
2.2. Per la realizzazione di tali interventi le unita' sanitarie si avvalgono
dei servizi di diabetologia in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali
e con i servizi di medicina scolastica.
2.3 II Ministro della sanita', sentito l'Istituto superiore di sanita',
presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato
delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete
mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi
concernenti la prevenzione.
3.1. Al fine di migliorare le modalita' di diagnosi e cura le regioni,
tramite le unita' sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai
cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al
decreto del Ministro della sanità dell' 8 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi
sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia
garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.
4.1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di tessera
personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica. II modello di tale
tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro
della sanita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge (nota l/a).
4.2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno
diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici
e terapeutici di cui all'articolo 3.
5.1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,
nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono
interventi per:
a) I'istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo parametri
che tengano conto della necessita' della popolazione, delle caratteristiche
geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza e dell'incidenza della
malattia diabetica nell'ambito regionale;
b) I'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari ad uno
per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessita' per le regioni a piu'
alta popolazione. La direzione di tali servizi è affidata a pediatri
diabetologici;
c) I'istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero nell'ambito
di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico.
5.2. Criteri di uniformita' validi per tutto il territorio nazionale
relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici,
metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia, anche in armonia con
i suggerimenti delI'Organizzazione mondiale della sanita', sono stabiliti ai
sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 5.3. I servizi di
diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
b) prevenzione delle sue complicanze;
c) terapia in situazioni di particolare necessita' clinica;
d) consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture ove
siano assistiti cittadini diabetici;
e) consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri
di cittadini diabetici;
f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico;
g) collaborazione con le unita' sanitarie locali per tutti i problemi di
politica sanitaria riguardanti il diabete.
6.1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,
nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono
interventi per la opportuna preparazione del personale operante nelle unita'
sanitarie locali sul tema del diabete mellito, anche mediante la istituzione di
corsi periodici di formazione ed aggiornamento professionale, utilizzando a tal
fine i servizi diabetologici di cui all'articolo 5.
7.1. Nell'ambito della loro programmazione sanitaria le regioni promuovono
iniziative di educazione sanitaria, rivolte ai soggetti diabetici e finalizzate
al raggiungimento della autogestione della malattia attraverso la loro
collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.
7.2. Le regioni promuovono altresì iniziative di educazione sanitaria sul
tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione,
utilizzando tra l'altro le strutture scolastiche, sportive e socio-sanitarie
territoriali.
8.1. La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce
motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione
nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a
carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato,
salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti
attitudinali.
8.2. II certificato di idoneita' fisica per lo svolgimento di attivita'
sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione
del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui
all'articolo 5, attestante lo stato di malattie diabetica compensata nonché la
condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto
diabetico.
8.3. II Ministro della sanita', sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, indica, con proprio decreto, altre forme morbose alle quali
sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.
9.1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, le unita'
sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle
associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 45
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
10.1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in
lire 6.400 milioni per l'anno 1987 ed in lire 8.800 milioni per ciascuno degli
anni 1988 e1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1987, utilizzando lo specifico accantonamento di cui alla voce "disposizioni per
la prevenzione e la cura del diabete mellito".
10.2. II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
nota (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1987, n. 71.
(I/a) Con D.M. 7 gennaio 1988, n. 23 (Gazz Uff. 5 febhraio 1988, n. 29) sono
state dettate le indicazioni per la tessera prevista dal presente comma.
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