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della stampa ufficiale, a cui solo č dato valore giuridico. Non si risponde,
pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nč
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errori di trasposizione.
Diabete e invaliditą
Le prime leggi che affrontano il problema dell'invaliditą nei cittadini
affetti da diabete mellito sono la
legge N°118 del 30 marzo 1971 e il Decreto Ministeriale N° 282
del 27 luglio 1980 che attribuivano al diabete invaliditą da un massimo
del 71-80% (diabete insulino-dipendente complicato con grave compromissione
dello stato generale) ad un minimo del 31%-40% (diabete di media gravitą).
Le possibili complicanze erano considerate indipendentemente dal diabete
(perdita della vista, nevriti, nefriti, ecc.)
Il D.M. n° 43 del 5/2/92, che sostituisce il precedente decreto,
definisce con maggior precisione:
"APPARATO ENDOCRINO
Classe I
Diabete mellito tipo 2° (non insulino dipendente) con buon controllo
metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50/dL e tasso glicemico dopo pasto
mgl 80-200/dL)
Classe II
Diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico
(tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto
mg180-200dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro
e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.
Classe III
Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso
glicemico a digiuno mg150dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) con
iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia
corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito
tipo 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia
clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia,
presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia
normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).
Classe IV
Diabete mellito complicato da
a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
c) arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un
arto".
La stessa legge individua poi le seguenti percentuali di invaliditą:
|
Codice |
Fascia |
min |
max |
Fisso |
|
9309 |
Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze
micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado
(Classe III) |
41 |
50 |
- |
|
9310 |
Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre
controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche
frequenti nonostante terapia (Classe III) |
51 |
60 |
- |
|
9311 |
Diabete mellito complicato da grave nefropatia
e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
arteriopatia ostruttiva (Classe IV) |
91 |
100 |
- |
Purtroppo l'interpretazione di tali norme, essendo la definizione
piuttosto generica, č lasciata al buon senso delle commissioni medico-legali,
ingenerando disparitą di trattamento tra una commissione e l'altra.
Il
D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (G.U. n. 22 dicembre 1994, n. 298)
riguarda infine il "Regolamento recante norme sul riordinamento dei
procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla
concessione dei benefici economici".
Provvidenze economiche
- I cittadini con etą compresa tra 18 e 65 anni e con
invaliditą pari al 100% possono aver diritto a
pensione di inabilitą.
- Assegno ordinario di invaliditą: spetta ai
lavoratori dipendenti e autonomi affetti da uninfermitą fisica o mentale
che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacitą di
lavoro
- Pensione per invaliditą civile: č una prestazione di
natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e
parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne
hanno, sono di modesto importo
- Ai mutilati e invalidi civili minori di 18 anni č
prevista la corresponsione di un'indennitą
di frequenza.
- L'indennitą
di accompagnamento č corrisposta in caso di totale inabilitą per
minorazioni fisiche o psichiche, l'impossibilitą di deambulare, oppure
l'impossibilitą di compiere gli atti quotidiani della vita
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