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AAGDMN  - Diabete e invaliditą

AVVERTENZA : Il testo sotto riportato č riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo č dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nč di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.


Diabete e invaliditą

Le prime leggi che affrontano il problema dell'invaliditą nei cittadini affetti da diabete mellito sono la legge N°118 del 30 marzo 1971 e il Decreto Ministeriale N° 282 del 27 luglio 1980 che attribuivano al diabete invaliditą da un massimo del 71-80% (diabete insulino-dipendente complicato con grave compromissione dello stato generale) ad un minimo del 31%-40% (diabete di media gravitą). Le possibili complicanze erano considerate indipendentemente dal diabete (perdita della vista, nevriti, nefriti, ecc.)
Il D.M. n° 43 del 5/2/92, che sostituisce il precedente decreto, definisce con maggior precisione:

"APPARATO ENDOCRINO

Classe I
Diabete mellito tipo 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50/dL e tasso glicemico dopo pasto mgl 80-200/dL)

Classe II
Diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.

Classe III
Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).

Classe IV
Diabete mellito complicato da
a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
c) arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un arto".

 

 

 

 

 

La stessa legge individua poi le seguenti percentuali di invaliditą:

Codice

Fascia

min

max

Fisso

9309

Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III)

41

50

-

9310

Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (Classe III)

51

60

-

9311

Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV)

91

100

-

Purtroppo l'interpretazione di tali norme, essendo la definizione piuttosto generica, č lasciata al buon senso delle commissioni medico-legali, ingenerando disparitą di trattamento tra una commissione e l'altra.

Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (G.U. n. 22 dicembre 1994, n. 298) riguarda infine il "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici".




Provvidenze economiche

  • I cittadini con etą compresa tra 18 e 65 anni e con invaliditą pari al 100% possono aver diritto a pensione di inabilitą.
  • Assegno ordinario di invaliditą: spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermitą fisica o mentale che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacitą di lavoro
  • Pensione per invaliditą civile: č una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo
  • Ai mutilati e invalidi civili minori di 18 anni č prevista la corresponsione di un'indennitą di frequenza.
  • L'indennitą di accompagnamento č corrisposta in caso di totale inabilitą per minorazioni fisiche o psichiche, l'impossibilitą di deambulare, oppure l'impossibilitą di compiere gli atti quotidiani della vita

 

 


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 Aggiornato il 02/10/2008

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